Una situazione purtroppo frequente è quella nella quale l’ex coniuge non versa il mantenimento per il figlio. Oltre alle difficoltà della separazione (o del divorzio) e di risparmiare al figlio le tensioni dei genitori, troppo spesso si va incontro anche a questi problemi finanziari (per non parlare di quelli relativi alla propria dignità). La giurisdizione prevede norme, differenziando le pene dal punto di vista civile e penale, chiare su cosa fare in questi casi. La Legge di stabilità del 2016 ha inoltre rivisto alcune norme sempre con l’obiettivo di tutelare il coniuge e il figlio ai quali non viene versato l’assegno di mantenimento.
Proviamo quindi a fare chiarezza sui vari aspetti della questione e su cosa prevede in merito la legge italiana.
L’assegno di mantenimento per il figlio e il genitore
Quando cessa la convivenza tra due coniugi o sia incorsa una separazione o un divorzio, il genitore non collocatario è tenuto a versare l’assegno di mantenimento ai figli minorenni e a quelli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Il problema sorge quando l’ex coniuge non versa il mantenimento per il figlio. In questo caso l’altro genitore dovrà rivolgersi al Giudice perché venga tutelato civilmente e penalmente, con un provvedimento che quantifichi l’entità dell’assegno.
Tale provvedimento è poi aggiornato ogni anno in base alle variazioni dell’Istat. Qualora il coniuge continuasse a non pagare l’avvocato dell’altra parte può inoltrare una lettera di diffida con la quale intimare a saldare il dovuto, fissando un termine sia per quel che riguarda il passato che il futuro. Se anche in questo caso il pagamento non avviene si può proseguire con la causa.
In casi di ostinata e continuata inadempienza da parte del genitore tenuto a versare il mantenimento, il giudice tenterà di individuare una soluzione ed eventualmente, appurata l’incapacità del genitore di rispettare questo dovere, cambiare le condizioni dei provvedimenti. Il giudice può anche condannare l’ex coniuge inadempiente al pagamento di una multa o, se è incapace di assolvere al pagamento, chiedere che questo sia sostenuto dagli ascendenti naturali e legittimi, tra cui i nonni in primis.
I rimedi previsti dalla legge
La normativa per assicurare il versamento del mantenimento per il figlio prevede dei rimedi coatti della legge nei confronti del coniuge inadempiente. Essi sono tre: il sequestro dei beni, l’ordine al datore di lavoro di versare le somme dovute direttamente al coniuge creditizio e, infine, il pignoramento di beni mobili e immobili e anche dello stipendio o del denaro presente sul conto corrente.
È possibile anche presentare una denuncia penale (che non può essere ritirata) che può portare alla reclusione (fino ad un anno) oppure al pagamento di una multa.
Se il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento per il figlio non lavora è comunque obbligato a fare di tutto per poter assolvere i propri doveri. In sostanza non è sufficiente essere disoccupato per essere esentato dal pagamento del mantenimento, ma deve dimostrare di cercare lavoro e di non avere alcun bene di proprietà, altrimenti le sue inadempienze rischiano di sfociare nel penale.
La tutela dei figli
A fronte delle varie situazioni che possono sopraggiungere e per garantire che i figli ricevano quanto dovuto alla loro crescita il diritto, tramite la Legge di Stabilità del 2016, prevede che sia lo Stato ad anticipare gli alimenti quando questi non sono versati dal coniuge tenuto a farlo. Lo Stato italiano ha infatti previsto un fondo di solidarietà a sostegno di tutte quelle realtà dove non vengono passati gli alimenti.
Infine va ricordato che i genitori sono tenuti a mantenere i figli fino a quando questi non abbiano raggiunto un’indipendenza economica. Per questo motivo non è sufficiente che il figlio guadagni per cessare l’obbligo di versare il mantenimento da parte del genitore, in quanto ci sono situazioni (termine degli studi, lavoro come apprendista, lavoro precario, eccetera) che la legge considera non sufficienti per assicurare l’indipendenza economica del figlio.